1.3. L'efficacia orizzontale dei diritti fondamentali nei rapporti contrattuali digitali
L'inquadramento delle grandi piattaforme digitali quali infrastrutture essenziali per il dibattito democratico evidenzia una profonda tensione teorica tra l'autonomia negoziale degli intermediari privati e la tutela della libertà di manifestazione del pensiero. Poiché tali spazi, pur appartenendo a soggetti di natura societaria e commerciale, costituiscono la sede primaria in cui si articola la sfera pubblica contemporanea, l'imposizione unilaterale di termini contrattuali di servizio e di linee guida per la moderazione genera un marcato squilibrio asimmetrico a danno degli utenti¹. In questa prospettiva, la dottrina giuridica e costituzionalistica affronta la questione cruciale relativa all'estensione e al grado di vincolatività dei diritti fondamentali nei confronti dei gestori dei servizi di rete. La tradizionale impostazione liberale che limita l'efficacia delle garanzie costituzionali ai soli rapporti verticali tra potere statale e singolo cittadino risulta oramai inadeguata di fronte al pervasivo potere di governo esercitato dai colossi digitali². Per evitare che la moderazione dei contenuti si trasformi in una forma arbitraria di censura privata, emerge con forza l'esigenza di affermare una più intensa efficacia orizzontale del diritto di libera espressione nei rapporti contrattuali tra utenti e piattaforme². Tale orientamento dogmatico impone di bilanciare la libertà d'impresa con il dovere di predisporre standard oggettivi di accountability, criteri trasparenti di revisione e salvaguardie procedurali congrue, colmando i persistenti deficit informativi generati dai meccanismi algoritmici di filtraggio e garantendo la piena preservazione del pluralismo democratico¹.